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Art. 37 Farmacisti
1Sono autorizzati i farmacisti titolari del diploma federale e che possiedono un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale. 2Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione dei farmacisti titolari di un attestato scientifico equivalente. 3I Cantoni stabiliscono le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una farmacia sono parificati ai farmacisti. Considerano segnatamente le possibilità d’accesso dei pazienti a una farmacia. |