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Art. 51 Stanziamento globale di bilancio per gli ospedali e le case di cura
1Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. È fatta salva la ripartizione dei costi secondo l’articolo 49a.1 2Il Cantone sente dapprima i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). |