|
Art. 53 Ricorso al Tribunale amministrativo federale
1Contro le decisioni del governo cantonale ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1–3, 51, 54, 55 e 55a può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2La procedura di ricorso è retta dalla legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le eccezioni seguenti:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). |