|
Art. 6a Controllo dell’affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia
1I Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione:
2L’informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.4 3L’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. È fatto salvo l’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter. 4Gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione. 1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 858; FF 2000 3537). |