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Art. 83 Numero d’assicurato dell’AVS
Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). |