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Art. 97 Disposizioni cantonali
1I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 65 prima dell’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale i Cantoni devono emanare le altre disposizioni d’esecuzione. 2Se non è possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive per l’articolo 65, il governo cantonale può promulgare un ordinamento provvisorio. |