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Art. 38 Altri fornitori di prestazioni 90
Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere c–g, i e m.91 Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate. 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999687). 91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). |