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Art. 42a Tessera d’assicurato 120
1 Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d’assicurato per il periodo del suo assoggettamento all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell’assicurato e il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).121 2 La tessera dispone di un’interfaccia per l’utente ed è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge. 2bis La tessera può essere utilizzata come strumento d’identificazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 2015122 sulla cartella informatizzata del paziente.123 3 Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l’introduzione della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare. 4 Con il consenso dell’assicurato, la tessera contiene dati personali che possono essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale stabilisce l’estensione dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l’accesso ai dati e la loro elaborazione. 120 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Strategia globale e compensazione dei rischi), in vigore dal 1°gen. 2005 (RU 2005 1071; FF 2004 3803). 121 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 122 RS 816.1 123 Introdotto dall’art. 25 della LF del 19 giu. 2015 sulla cartella informatizzata del paziente, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2201; FF 2013 4559). |