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Art. 58a Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori per lo sviluppo della qualità 152
1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera. 2 Le convenzioni sulla qualità disciplinano almeno:
3 Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. 4 Le convenzioni sulla qualità necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. 5 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a–e e g. 6 I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità. 7 Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 152 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201). |