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Art. 58d Remunerazioni 155
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione remunera le prestazioni dei terzi ai quali è assegnato un compito secondo l’articolo 58c capoverso 1 lettera b, e o f. 2 La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, remunerazioni sotto forma di contributi globali in virtù di convenzioni sulle prestazioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione delle remunerazioni. 155 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201). |