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Art. 58h Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni 159
1 Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che:
2 Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b. 159 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201). |