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Art. 64
1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. 2 La partecipazione ai costi comprende:
3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale. 4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale di un adulto. 5 Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare. 6 Il Consiglio federale può:
7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:
8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.181 179 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999687). 180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 387; FF 201321052115). 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |