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Art. 48 Convenzioni tariffali con associazioni di medici
1 All’approvazione di una convenzione tariffale con una o più associazioni di medici, l’autorità che approva (art. 46 cpv. 4), sentite le parti alla convenzione, stabilisce una tariffa limite i cui tassi minimi devono essere inferiori e i tassi massimi superiori a quelli della tariffa convenzionale approvata. 2 La tariffa limite è applicabile alla scadenza della convenzione tariffale. Trascorso un anno dalla scadenza della convenzione, l’autorità che approva può stabilire una nuova tariffa limite senza tener conto della tariffa convenzionale anteriore. 3 Se una convenzione tariffale con un’associazione di medici non può essere stipulata sin dall’inizio, l’autorità che approva può, a domanda delle parti, stabilire una tariffa limite. 4 Per le parti che hanno stipulato una nuova convenzione tariffale, la tariffa limite decade con l’approvazione della convenzione. |