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Art. 58c Compiti e competenze della Commissione federale per la qualità 158
1 La Commissione federale per la qualità ha i compiti e le competenze seguenti:
2 Su proposta della Commissione federale per la qualità, il Consiglio federale definisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalità per verificarne il raggiungimento. 3 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f. 4 I terzi garantiscono l’anonimato dei pazienti. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4. 158 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201). |