Art. 58f Finanziamento dei compiti e del funzionamento della Commissione federale per la qualità 161
1 I costi che la Commissione federale per la qualità sostiene per il suo funzionamento, per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 58c capoverso 1, per le remunerazioni secondo l’articolo 58d e per gli aiuti finanziari secondo l’articolo 58e sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori. 2 Le spese annue massime per il finanziamento dei costi risultano dalla moltiplicazione del numero degli adulti secondo l’articolo 16a capoverso 4 per lo 0,07 per cento del premio medio annuo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie previsto per gli assicurati secondo l’articolo 16a capoverso 3 con la franchigia fissata dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 64 capoverso 3, inclusa la copertura contro gli infortuni. 3 I crediti necessari per la quotaparte della Confederazione sono iscritti nel preventivo. 4 La quotaparte dei Cantoni è calcolata in base alla popolazione residente. 5 La quotaparte degli assicuratori è calcolata in base al numero delle persone assicurate obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie. 6 Nel quadro della definizione degli obiettivi secondo l’articolo 58, il Consiglio federale stabilisce il contributo annuo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori tenendo conto dell’importo massimo di cui al capoverso 2 e della ripartizione dei costi secondo il capoverso 1. 7 L’Ufficio federale riscuote i contributi dei Cantoni e degli assicuratori e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. 8 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del versamento e della gestione dei contributi finanziari. 161 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201). |