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Art. 63 Indennizzo di terzi
1 L’assicuratore versa un congruo indennizzo per l’associazione di datori di lavoro o di lavoratori oppure per un’autorità d’assistenza che assumono compiti nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione malattie. In deroga all’articolo 28 capoverso 1 LPGA181, tale norma è applicabile anche se questi sono assunti da un datore di lavoro.182 2 Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dell’indennizzo di cui al capoverso 1. 181 RS 830.1 182 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178766, 1994 V 897, 1999 3896). |