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Art. 79a Diritto di regresso dei Cantoni 218
1 Il diritto di regresso secondo l’articolo 72 LPGA219 si applica per analogia:
2 L’istituzione comune fa valere il diritto di regresso dei Cantoni secondo il capoverso 1 lettera b. 218 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero) (RU 2008 2049; FF 2004 4903). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6717; FF 2016 1). 219 RS 830.1 |