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Art. 98 Continuazione dell’assicurazione da parte delle casse malati riconosciute
1 Le casse malati riconosciute ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911291 che intendono continuare l’assicurazione malattie conformemente alla presente legge, devono dichiararlo all’Ufficio federale al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore di questa legge. Esse devono al contempo inviargli per approvazione, giusta gli articoli 61 capoverso 4 e 76 capoverso 4292 della presente legge, le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera. 2 Le casse il cui raggio d’attività era, secondo il diritto previgente, circoscritto a un’impresa o a un’associazione professionale possono continuare l’assicurazione d’indennità giornaliera entro questi limiti. Esse devono indicarlo nella dichiarazione di cui al capoverso 1. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni sulla ripartizione del patrimonio delle casse malati tra le assicurazioni continuate secondo il nuovo diritto. 291[CS 8 273] 292 Ora: art. 61 cpv. 5 e 76cpv. 4. |