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Art. 34 Entità
1 Per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25–33. 2 Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:
3 Può limitare l’assunzione dei costi di cui al capoverso 2.87 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). 87 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). |
