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Art. 84 Trattamento di dati personali 269
1 Gli organi incaricati di eseguire, controllare o sorvegliare la presente legge o la LVAMal270 possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal, segnatamente per:271
2 Per adempiere tali compiti, possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.275 269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000205). 271 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 82 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 272 Ora: art. 65 e 65a 273 Introdotta dall’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). 274 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20094755; FF 2004 4903). 275 Introdotto dall’all. 1 n. II 82 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
