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Art. 21 Dati degli assicuratori 61
1 Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge. 2 I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
3 L’Ufficio federale è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati. 4 L’Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, della ricerca, della scienza e del pubblico. 61 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021 sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 731; FF 2019 4495, 4883). |