|
Art. 47b Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali 158
1 Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47acomunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5bis, 46 capoverso 4 e 47. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità. 2 In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 1, il DFI o il governo cantonale competente possono prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a. Le sanzioni consistono:
158 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). |