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Art. 47c Sorveglianza dei costi 159
1 Nei settori per i quali devono concludere una convenzione tariffale secondo l’articolo 43 capoverso 4, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro rispettive federazioni prevedono un monitoraggio congiunto dell’evoluzione delle quantità, dei volumi e dei costi, nonché misure correttive in caso di evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi. 2 Le misure di cui al capoverso 1 vanno integrate:
3 Le convenzioni di cui al capoverso 2 sono sottoposte per approvazione all’autorità competente secondo il loro campo d’applicazione. L’autorità di approvazione considera adeguatamente il rischio di un approvvigionamento insufficiente o eccessivo. 4 Per ciascun settore rilevante per il tipo di fornitore di prestazioni, le misure di cui al capoverso 1 prevedono almeno:
5 Le convenzioni di cui al capoverso 2 indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l’evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. Prevedono regole per correggere gli aumenti ingiustificati delle quantità, dei volumi o dei costi rispetto al periodo indicato nella convenzione. 6 Tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori si attengono alle misure convenute secondo il capoverso 1 per il rispettivo settore. 159 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023630; FF 20194981). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |