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Art. 61b Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito 220
I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona. 220 Originario art 61a. Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435). |