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Art. 23 Statistiche 6566
1 L’Ufficio federale di statistica elabora le basi statistiche necessarie per valutare il funzionamento e gli effetti della presente legge. A tale scopo rileva i dati necessari presso gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e la popolazione. 2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente. 3 Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 199267 sulla statistica federale. 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). 66 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021 sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 731; FF 2019 4495, 4883). |
