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Art. 36 Medici e altri fornitori di prestazioni: principio 102
I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n possono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività. 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |