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Art. 38 Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza 112
1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n. 2 L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l’osservanza delle condizioni d’autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d’autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure:
3 In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione. L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie. 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). |
