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Art. 52a Diritto di sostituzione 178
1 Se nell’elenco delle specialità figurano più medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, a parità di idoneità medica il farmacista può consegnare all’assicurato il medicamento più vantaggioso sotto il profilo economico, salvo che il medico o il chiropratico abbia prescritto esplicitamente la consegna del preparato originale. 2 Se sostituisce il medicamento prescritto con uno più vantaggioso, la persona che consegna il medicamento ne informa la persona che l’ha prescritto. 3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni alle quali i medicamenti non sono considerati di pari idoneità medica. 178 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023630; FF 20194981). |
