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Art. 55b Evoluzione dei costi delle cure 185
Qualora in un Cantone i costi annui per assicurato delle cure di cui all’articolo 25a aumentino in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera, il Cantone può prevedere che a nessun nuovo fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbis sia rilasciata l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 185 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498). |
