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Art. 62 Forme particolari d’assicurazione
1 L’assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4. 2 Il Consiglio federale può autorizzare l’esercizio di altre forme di assicurazione, in particolare quelle per le quali:
2bisLa partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d’assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.223 3 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d’assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell’assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16–17a.224 223 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999687). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. 224 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3345; FF 2013 67337221). |