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Art. 76 Premi degli assicurati
1 L’assicuratore stabilisce l’ammontare dei premi dei propri assicurati. Per prestazioni uguali riscuote premi uguali. 2 Se per l’indennità giornaliera vi è un termine d’attesa, l’assicuratore deve ridurre corrispettivamente i premi. 3 L’assicuratore può graduare i premi secondo l’età d’entrata e le regioni. 4 L’articolo 61 capoversi 2 e 4267 è applicabile per analogia. 5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari sulla riduzione dei premi ai sensi del capoverso 2 e sulla loro graduazione ai sensi del capoverso 3. 267 Ora: art. 61 cpv. 2 e 5 |