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Art. 99 Rinuncia alla continuazione dell’assicurazione sociale malattie
1 Le casse malati che non continuano l’assicurazione malattie conformemente alla presente legge cessano di essere riconosciute a decorrere dalla sua entrata in vigore. Devono informarne per scritto i propri membri e l’UFSP al più tardi sei mesi prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2 Queste casse devono sciogliersi se all’entrata in vigore della presente legge non sono state autorizzate all’esercizio di assicurazioni ai sensi della LSA347 sulla sorveglianza degli assicuratori. È salvo l’esercizio dell’assicurazione d’indennità giornaliera limitato a un’impresa o a un’associazione professionale. Sentita la FINMA, l’UFSP decide l’entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso 3.348 3 Se, a seguito di una fusione, il patrimonio della cassa scioltasi non è trasferito a un altro assicuratore ai sensi dell’articolo 11, l’eventuale saldo attivo delle casse organizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d’insolvenza dell’istituzione comune (art. 18). 348 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 12 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). |