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Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza 91
In caso d’interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell’articolo 119 del Codice penale92, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. 91 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 199823614285). |
