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Art. 84b Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori 314
Gli assicuratori prendono i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione dei dati; elaborano in particolare i necessari regolamenti per il trattamento conformemente all’ordinanza del 31 agosto 2022315 sulla protezione dei dati. Tali regolamenti sono sottoposti per valutazione all’Incaricato federale della protezione dei dati e sono resi pubblici. 314 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20094755; FF 2004 4903). 315 RS 235.11.Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2013. |