Legge federale
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Art. 14 Costituzione di scorte complementari
1 Le imprese possono convenire con l’UFAE di costituire scorte, per quantitativi determinati e di qualità determinata, di beni d’importanza vitale per i quali il Consiglio federale non ha previsto la costituzione di scorte obbligatorie. 2 Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia. 3 In caso di misure di intervento economico le imprese possono utilizzare almeno la metà di tali scorte per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela. BGE
126 V 11 () from 18. Februar 2000
Regeste: Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG: Parteientschädigung. Der durch eine Institution der öffentlichen Sozialhilfe vertretene obsiegende Versicherte hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung. |