Legge federale
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Art. 55 Perseguimento penale
1 I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni alla presente legge. 2 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni della presente legge concernenti l’obbligo di autorizzazione per l’importazione (art. 7 cpv. 3) e la limitazione delle importazioni (art. 31 cpv. 2 lett. i). 3 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione perseguibile dall’AFD, si applica la pena comminata per l’infrazione più grave. L’AFD può aumentare adeguatamente la pena. |