Legge federale
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Art. 57 Principi
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e prende le misure necessarie. 2 Definisce i singoli settori specializzati. Essi possono disporre di segreterie a tempo pieno. 3 Per rimediare a situazioni di grave penuria, il Consiglio federale può delegare al DEFR a titolo cautelare la competenza di liberare le scorte obbligatorie. 4 Il Consiglio federale può autorizzare l’UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 31–33. 5 Si adopera per informare in modo adeguato la popolazione, le imprese e le autorità sulla situazione dell’approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento. |