Legge federale
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Art. 11 Scorte obbligatorie
1 Le imprese che vi si sono impegnate per contratto devono costituire una scorta. 2 Se l’obbligo di costituire scorte viene trasferito parzialmente o interamente a un terzo qualificato, l’UFAE conclude con quest’ultimo, per i corrispondenti quantitativi, un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie separato. 3 Se l’utilizzazione delle capacità esistenti o la costruzione di depositi o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie richiedono un’espropriazione, il DEFR conferisce il diritto d’espropriazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 19303 sull’espropriazione. |