Legge federale
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Art. 24 Diritto di separazione dalla massa
1 Se assume gli obblighi contratti dal proprietario della scorta obbligatoria per beneficiare di un mutuo garantito (art. 20), la Confederazione o l’impresa terza diventa direttamente proprietaria della scorta obbligatoria e subentra nelle eventuali pretese di risarcimento del proprietario di tale scorta nel caso in cui:
2 Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione è superiore all’importo che la Confederazione o l’impresa terza può esigere per il mutuo assunto, la Confederazione o l’impresa terza deve innanzitutto adempiere gli obblighi del proprietario della scorta obbligatoria verso il fondo di garanzia. L’eccedenza dev’essere versata alla massa fallimentare oppure, in caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore. 3 Se, dedotte tutte le spese, non è interamente tacitata con le merci che ha ritirato o realizzato in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa fallimentare, la Confederazione o l’impresa terza partecipa al fallimento o al concordato. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito imprescrittibile e rimunerato d’interesse. |