Legge federale
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Art. 37 Garanzie relative ai mezzi di trasporto
1 Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare un mezzo di trasporto, quest’ultimo, compresi i relativi mezzi e documenti d’esercizio (accessori), nonché le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se esiste un registro pubblico, il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev’esservi annotato d’ufficio. 2 Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha il diritto di separare dalla massa fallimentare il mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché le pretese di risarcimento; in caso di pignoramento ha un diritto di pegno prioritario sino all’importo della garanzia. 3 Le disposizioni concernenti il diritto di separazione dalla massa fallimentare e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 24–26) si applicano per analogia. 4 L’UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è dubbio o insufficiente per coprire la garanzia. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la prestazione di una garanzia e i requisiti tecnici dei mezzi di trasporto. |