Legge federale
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Art. 60 Organizzazioni dell’economia
1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:
2 Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti d’esecuzione relativi alla costituzione di scorte agli enti privati incaricati di amministrare i fondi di garanzia. L’UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con tali enti. 3 L’UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti. |