Legge federale
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Art. 7 Principi
1 Il Consiglio federale può prevedere per determinati beni d’importanza vitale la costituzione di scorte obbligatorie. 2 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie. 3 Se un contratto non è concluso in tempo utile, l’UFAE ne impone la conclusione mediante decisione. Il Consiglio federale può inoltre sottoporre ad autorizzazione l’importazione di beni per i quali è prevista la costituzione di scorte obbligatorie. |