Legge federale
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Art. 30 Superfici idonee per l’agricoltura
In particolare mediante misure di pianificazione del territorio, la Confederazione provvede a conservare sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente per l’avvicendamento delle colture, in modo da garantire una base sufficiente per l’approvvigionamento del Paese in situazioni di grave penuria. |