Legge federale
|
|
Art. 3 Principi
1 L’approvvigionamento economico del Paese è compito dell’economia. 2 Se l’economia non è in grado di garantire l’approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria, la Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure necessarie. 3 L’economia e gli enti pubblici collaborano. Prima di emanare disposizioni d’esecuzione occorre verificare se è possibile garantire l’approvvigionamento economico del Paese mediante misure volontarie prese dall’economia. BGE
126 V 11 () from 18. Februar 2000
Regeste: Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG: Parteientschädigung. Der durch eine Institution der öffentlichen Sozialhilfe vertretene obsiegende Versicherte hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung. |
