Legge federale
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Art. 5 Mandato
1 Il Consiglio federale incarica l’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (Approvvigionamento economico del Paese) di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l’approvvigionamento del Paese in una situazione di grave penuria, sia essa già sopraggiunta o imminente.4 2 Le misure preparatorie non devono provocare una distorsione della concorrenza.5 3 Il Consiglio federale provvede al coordinamento tra i dipartimenti. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è il dipartimento responsabile. 4 Se le misure volontarie prese dall’economia non sono sufficienti, il Consiglio federale può obbligare le imprese che hanno un’importanza particolare per l’approvvigionamento economico del Paese ad adottare provvedimenti per garantire la loro capacità di produzione, trasformazione e fornitura, segnatamente a preparare misure tecniche e amministrative. 5 Sono fatte salve le attività di altre autorità destinate a garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale. 4 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 618; FF 2025812). 5 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 618; FF 2025812). |
