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Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli
1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria. 2 Il Consiglio federale stabilisce:
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