Art. 32 Lotti e prestazioni parziali
1 L’offerente deve presentare un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto pubblico. 2 Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. 3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. 4 Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. 5 Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |