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Art. 33 Varianti
1 Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all’offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando. 2 Si considera variante un’offerta mediante la quale lo scopo dell’appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente. |