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Art. 40 Valutazione delle offerte
1 Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione. 2 Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite. |