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Art. 42 Conclusione del contratto
1 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l’offerente scelto può essere concluso dopo l’aggiudicazione. 2 Per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l’offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine di ricorso contro l’aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrativo federale abbia concesso l’effetto sospensivo a un ricorso. 3 Se contro l’aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l’effetto sospensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto. |